Adeguati assetti

Per “adeguati assetti” intendiamo organizzazione, procedure e controlli (organizzativi, amministrativi e contabili) proporzionati all’impresa: servono a leggere i numeri, individuare i rischi in anticipo e prendere decisioni tempestive. Non sono burocrazia: sono strumenti concreti per proteggere la continuità e la reputazione. La legge li rende un dovere: l’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore in forma societaria/collettiva di istituirli e di attivarsi senza indugio quando emergono segnali di crisi; il Codice della crisi (art. 3) ribadisce l’obbligo, estendendolo anche all’imprenditore individuale con misure idonee a rilevare la crisi.

Se gli adeguati assetti mancano o non funzionano, gli amministratori rispondono in prima persona: verso la società (art. 2392 c.c.) e verso i creditori sociali (artt. 2394 e 2476 c.c.) per i danni causati dall’inosservanza dei loro doveri. In pratica, possono essere chiamati a risarcire personalmente il pregiudizio, soprattutto quando il patrimonio sociale non basta a soddisfare i creditori. In presenza di cause di scioglimento, i doveri si irrigidiscono: gli amministratori devono conservare l’integrità del patrimonio, altrimenti rispondono dei danni (art. 2486 c.c.).

Attenzione anche alla proprietà: se il socio/proprietario impartisce direttive vincolanti o gestisce di fatto l’azienda, può essere ritenuto amministratore di fatto (con le stesse responsabilità degli amministratori) o responsabile per direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). Tradotto: chi guida davvero le scelte aziendali risponde personalmente delle conseguenze. 

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